(Pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
             Adige n. 42/Sez. Gen. del 17 ottobre 2019) 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione della  Giunta  provinciale  del  1°  ottobre
2019, n. 822; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento detta, in esecuzione dell'art. 55, comma
1 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, di seguito denominata
legge, le norme per  la  prevenzione  o  la  riduzione  dei  pericoli
definiti nell'art. 2, dovuti ad eventi naturali  valutati  nei  piani
delle zone di pericolo, di seguito  denominati  piani,  differenziati
secondo il grado e la natura del rischio accertato.  A  questo  scopo
vengono individuati gli interventi ammissibili nelle zone di pericolo
idrogeologico. 
  2. Il presente regolamento  detta  altresi'  la  procedura  per  la
prevenzione  o  la  riduzione  dei  rischi  derivanti   da   pericoli
idrogeologici: 
    a) nelle aree indagate nei piani, che non presentano un  pericolo
idrogeologico classificabile come H4  (pericolo  molto  elevato),  H3
(pericolo elevato) o H2 (pericolo medio); 
    b) nelle aree non indagate nei piani. 
  3. Le norme del presente regolamento non si applicano ne' alle aree
sciabili di cui alla legge provinciale 23 novembre 2010, n.  14,  ne'
agli impianti a fune di cui alla legge provinciale 30  gennaio  2006,
n. 1.