(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 42/Sez. Gen. del 17 ottobre 2019) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 1° ottobre 2019, n. 822; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento detta, in esecuzione dell'art. 55, comma 1 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, di seguito denominata legge, le norme per la prevenzione o la riduzione dei pericoli definiti nell'art. 2, dovuti ad eventi naturali valutati nei piani delle zone di pericolo, di seguito denominati piani, differenziati secondo il grado e la natura del rischio accertato. A questo scopo vengono individuati gli interventi ammissibili nelle zone di pericolo idrogeologico. 2. Il presente regolamento detta altresi' la procedura per la prevenzione o la riduzione dei rischi derivanti da pericoli idrogeologici: a) nelle aree indagate nei piani, che non presentano un pericolo idrogeologico classificabile come H4 (pericolo molto elevato), H3 (pericolo elevato) o H2 (pericolo medio); b) nelle aree non indagate nei piani. 3. Le norme del presente regolamento non si applicano ne' alle aree sciabili di cui alla legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, ne' agli impianti a fune di cui alla legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1.